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Facoltà di Dipartimento di Scienze Mediche | amministrazione.suism@unito.it Tel: 011 7411711 |
| S.U.I.S.M. - Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie |
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14/2006/IX/1 - Modifica al Regolamento SUISM.(Proposta predisposta dalla Divisione attività istituzionali – Dir. Resp. Dott.ssa A. Belli) O M I S S I S Il
Senato Accademico, Visto che con D.M. 05.08.1999, art. 16 il Ministero ha autorizzato l’Università a istituire il corso di laurea in Scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in Scienze Motorie e ad attivare, a decorrere dall’anno accademico 1999/00 il primo anno dei predetti corsi; Tenendo
conto che l’Università di Torino, in applicazione al D.M. 3.11.1999, n. Ritenuto
che Visto
che Visto
che ai sensi dell’art. 3 - Gestione della SUISM , 1 comma “L’Università si impegna ad
elaborare, di concerto con Considerato che il medesimo art. 3, 2 comma recita: “Fino all’emanazione di un nuovo regolamento il funzionamento della SUISM resta disciplinato dalle norme del vigente suo Regolamento, emanato implicitamente con Decreto Rettorale n. 841 del 2.10.2001.” Considerato che in data 14 giugno 2006, con nota prot. 13019/G, il Direttore della Scuola, Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi, ha trasmesso la bozza del nuovo regolamento, nella stesura approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 8.06.06 e dal Consiglio della Scuola in data 14.06.2006; Visto che il testo del Regolamento, con lettera Prot. 0020754 del 4 luglio 2006, è stato sottoposto alle valutazioni di tutti gli enti interessati; Visto che due degli Enti firmatari della suddetta convenzione, con nota prot. 550/RIC/2-5 del 6.7.2006 della Regione Piemonte e con nota 4515/A005 del 10.7.2006 del Comune di Torino, hanno comunicato la condivisione del testo sottoriportato; Sentita
Vista la legge 9.5.1989 n. 168; Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. 54 del 8.2.1999 e successive modifiche; Visto
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Considerato che, in sede di discussione, è emersa l’opportunità di valutare in futuro l’afferenza alla Scuola di altre facoltà dell’Ateneo; Valutato ogni opportuno elemento; all’unanimità,
delibera di approvare, nel testo sotto riportato, il Regolamento per il
funzionamento della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE (SUISM) TITOLO I FINALITÀ’ DELLA SUISM Art.1 1. 2. 3. - promuovere il progresso delle scienze applicate
alle attività motorie e sportive - svolgere attività formativa, di aggiornamento e
di ricerca nell’ambito delle scienze motorie e sportive 4. Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città
di Torino, in attuazione della convenzione stipulata in data 9.06.2006 con l’Università, collaborano alla valorizzazione e allo sviluppo della Scuola, supportandone
il funzionamento. 5. Per lo svolgimento delle sue attività, Art.2 1. Afferiscono alla Scuola le seguenti Facoltà
dell’Università: 1) Lettere e Filosofia 2) Medicina e Chirurgia 3) Medicina Veterinaria 4) Psicologia 5) Scienze della Formazione 6) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Art. 3 1. 2. TITOLO II ORGANI DI GOVERNO Art. 4 1. 2. Sono organi di governo della Scuola: a) il Consiglio di gestione b) il Consiglio della Scuola; c) il Presidente; d) i Consigli dei Corsi di studio. Art. 5 1. Il Consiglio di gestione è composto: a) dal Presidente della Scuola che lo presiede; b) da un rappresentante designato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca; c) da un rappresentante designato dal Presidente
della Regione Piemonte; d) da un rappresentante designato dal Presidente
della Provincia di Torino; e) da un rappresentante designato dal Sindaco
della Città di Torino; f) da un componente designato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università; g) da sei docenti eletti dal Consiglio della
Scuola fra i suoi membri; di essi due devono essere scelti fra i docenti di
area tecnico-motoria e quattro fra i docenti universitari strutturati di
ruolo ; h) da un rappresentante degli studenti della
Scuola, eletto dagli studenti stessi; i) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
che presta servizio nella Scuola; j) dal Dirigente amministrativo della Scuola; Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il
Coordinatore tecnico. 2. I componenti del Consiglio di gestione, di cui
al precedente comma 1, lettere c), d), e) fanno parte del Consiglio di Gestione
limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, di cui al precedente
art. 1, comma 4. 3. I componenti del Consiglio di gestione diversi
dal Presidente sono nominati con decreto del Rettore. 4. I membri eletti restano in carica un quadriennio accademico e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Art. 6 1. Il Consiglio di gestione esercita tutte le
funzioni e i compiti che lo Statuto e i regolamenti dell’Università
attribuiscono ai Consigli dei centri di gestione autonoma dell’Università
stessa. 2. Il Consiglio di gestione sovrintende, in particolare, all'attività amministrativa e contabile della Scuola, approva il bilancio preventivo e relative variazioni su proposta del Presidente e, tenuto conto delle esigenze delle strutture didattiche della Scuola, approva a fine esercizio il conto consuntivo e nomina, su proposta del Consiglio della Scuola, il coordinatore tecnico. 3. Il Consiglio di gestione delibera in merito
alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari per l’uso, da
parte degli studenti della Scuola, di attrezzature o impianti esterni e
parimenti di attrezzature o impianti della Scuola destinati a utilizzo da parte
di esterni. 4. Il Consiglio di gestione delibera, nell’ambito
della normativa vigente, in merito ad eventuali indennità da corrispondere agli
Organi della Scuola e per l’affidamento di specifiche funzioni. 5. Il Consiglio di gestione si riunisce, di
regola, una volta ogni tre mesi, sulla base di un calendario prestabilito, ed
ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due
componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici
giorni dalla data di richiesta. 6. Al Consiglio di gestione può essere affidata
la gestione di eventuali strutture create in relazione a specifiche attività
connesse alla Scuola 7. Le riunioni del Consiglio di gestione sono
valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con
l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della
data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei
componenti. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 7 1. Il Consiglio della Scuola è l’organo di governo della Scuola al quale spettano tutti i compiti di programmazione e di coordinamento delle attività della Scuola medesima, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico ed anche in collaborazione con le altre strutture didattiche dell’Ateneo. 2. Il Consiglio della Scuola è composto: a) dal Presidente che lo presiede; b) dai docenti strutturati di ruolo con destinazione didattica specifica alla Scuola e da una rappresentanza dei Ricercatori, secondo quanto disposto dall’art.43 dello Statuto di Ateneo; c) da tre rappresentanti per ciascuna delle Facoltà di cui all’art.2; d) da un numero non superiore a 15 di rappresentanti dei docenti in posizione di comando eletti fra quelli afferenti alla Scuola; e) da 20 docenti strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza di ognuna delle Facoltà afferenti; f) da 20 docenti a contratto non strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza per almeno il 50% dei docenti con insegnamento nei settori MEDF/01 e MEDF/02; g) da sette rappresentanti degli studenti della Scuola; h) da tre
rappresentanti del personale tecnico amministrativo che presta servizio presso Partecipano alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive il Dirigente amministrativo della Scuola e il Coordinatore tecnico. Al Dirigente amministrativo sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante. 3. I componenti del
Consiglio della Scuola restano in carica un quadriennio accademico e decadono
dalla carica per il venire meno dei requisiti di nomina. 4. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e
del personale tecnico amministrativo è indetta dal Presidente della Scuola,
quella dei rappresentanti delle Facoltà è richiesta dallo stesso ai Consigli di
Facoltà. Art. 8 1. Al Consiglio della Scuola spettano i seguenti compiti: a) la programmazione e il coordinamento delle attività della Scuola, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico; b) la proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo; c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni Corso di studio; d) il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, programmando la piena utilizzazione dei docenti, nell’osservanza delle norme relative allo stato giuridico dei docenti e degli accordi contrattuali; e) l’approvazione della relazione annuale sulla attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione; f) la programmazione didattica triennale, secondo le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca; g) la trasmissione della relazione triennale dei docenti; h) la deliberazione sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l’ordinamento didattico e disciplinare della Scuola. 2. Il Consiglio della Scuola elegge tra i suoi membri i sei professori che fanno parte del Consiglio di gestione e, ai sensi del successivo art. 9, comma 1, propone al Rettore il proprio candidato per la nomina da parte del Rettore medesimo del Presidente della Scuola. 3. Il Consiglio della Scuola, nel quadro della programmazione dell’attività della Scuola, delibera, nei limiti dello stanziamento approvato dal Consiglio di gestione, relativamente alla copertura degli insegnamenti per contratto e per affidamento e fa proposte al Senato Accademico in merito al reclutamento dei docenti con destinazione didattica specifica alla Scuola. 4. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide quando vi partecipino la metà più uno degli aventi diritto; nella determinazione della maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d’ufficio. Deve comunque essere presente almeno 1/3 degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei Rappresentanti degli studenti soltanto se presenti. Art.9 1. Il Presidente della Scuola è nominato dal
Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, tra i professori universitari
di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno ovvero abbiano
presentato una preventiva dichiarazione in tal senso. 2. Il Presidente dura in carica un quadriennio
accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le
quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla
durata di un intero mandato. Art.10 1. Il Presidente a) rappresenta,
convoca e presiede il Consiglio di gestione e il Consiglio della Scuola, curando l’attuazione delle deliberazioni; b) vigila sulle attività della Scuola ; c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Scuola, sottoponendoli all’approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza; d) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma; e) nomina il vice Presidente, scegliendolo tra i professori universitari di ruolo, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Il Presidente
può delegare uno o più dei componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio della Scuola ad esercitare particolari
funzioni, indicandole esplicitamente nell’atto di delega. 3. Il Presidente può nominare una Giunta di Presidenza e costituire Commissioni per l’adempimento di specifiche funzioni. 4.Il Presidente
nomina Art.11 1. Per ciascun livello di Corso di studio della
Scuola è istituito il relativo Consiglio, che esercita le funzioni ed i compiti
previsti dall’ordinamento universitario e dalle norme di Ateneo. 2. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un
Presidente nella persona di un professore di ruolo o fuori ruolo
dell’Università. 3. Il numero dei rappresentanti degli studenti
iscritti al corso di studi è di tre unità per ciascun Consiglio di Corso di
studio. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nonché le
relative modalità di elezione sono quelle stabilite per i rappresentanti in
seno al Consiglio della Scuola. 4. Le deliberazioni dei Consigli di corso di
studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di
coordinamento, dal Consiglio della Scuola. 5. Le sedute del Consiglio di Corso di studio
sono convocate e presiedute dal relativo Presidente. 6. Le sedute per l'elezione del Presidente dei
Corsi di studio sono convocate e presiedute dal Decano e, in caso di assenza
del Presidente o del Decano, funge da presidente il professore ordinario, di
ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta. 7. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento,
approvato dal Consiglio della Scuola su proposta del Consiglio del corso di
studio, che disciplina gli oggetti ad esso demandati dalle disposizioni
dell’ordinamento universitario o dalle norme di Ateneo Art.12 1. L’Università, sentito il Consiglio di gestione
della Scuola e sulla base dei requisiti professionali dallo stesso Consiglio
formulati, conferisce l’incarico di dirigente amministrativo della Scuola, che ha
durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta. 2. Il Dirigente amministrativo sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, svolgendo anche le funzioni di Segretario amministrativo, ed assolve ad ogni altro compito demandatogli dall’ordinamento universitario e dalle norme di Ateneo. 3. Il Dirigente amministrativo: a) fa parte del Consiglio di gestione con voto deliberativo; b) interviene alle adunanze del Consiglio della Scuola e dei Consigli di corso di studio, con funzioni consultive ed esercitando le funzioni di segretario; Art.13 1. Il Coordinatore
tecnico, scelto tra i docenti che abbiano conseguito 2. Il Coordinatore tecnico: a) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi; b) coordina le attività didattiche; e) provvede alla formazione ed alla preparazione dei gruppi rappresentativi della Scuola in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, sia nazionali sia internazionali ed organizza iniziative, anche fuori dalla sede della Scuola; e) riferisce al Presidente ed al Dirigente amministrativo sull’andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza. TITOLO III INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI Art.14 1. Gli insegnamenti sono conferiti secondo la normativa vigente.
2. Ai docenti ai quali è conferito un incarico di insegnamento è corrisposta una retribuzione, che tiene conto della tipologia dell’incarico, della durata del corso e del numero delle lezioni. Art.15 1. TITOLO IV GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE Art.16 1. 2. 3. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa e i limiti di spesa seguono quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università. 4. Le entrate previste dalla convenzione, di cui al precedente art. 1, comma 4, hanno destinazione vincolata al funzionamento della Scuola. NORME TRANSITORIE Art. 17 1. Fino alla nomina dei nuovi Organi di Governo
della Scuola, previsti dall’art. 4 del presente Regolamento, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2006, restano in carica gli Organi di Governo della Scuola
nominati ai sensi del precedente Regolamento. 2. L’elezione dei membri del Consiglio della
Scuola, ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, è indetta dal Direttore
della Scuola in carica. 3. La seduta del Consiglio della Scuola per la
designazione del Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del presente
Regolamento, è convocata dal Decano della Scuola . 4. Le elezioni dei Presidenti dei Consigli dei
Corsi di studio attivati presso 5. Fino alla nuova
regolamentazione, entro e non oltre sei mesi dall’approvazione del presente
Regolamento, per il funzionamento del
Centro di Medicina preventiva e del Centro di Ricerche in Scienze Motorie,
esistenti presso Ultimo aggiornamento: 30/10/2008 11:14 |
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