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Regolamento didattico SUISM

Approvato dal Consiglio di Scuola  del 17/10/07
Il presente Regolamento Didattico tiene necessariamente conto del “Regolamento per il funzionamento della Scuola Universitaria interfacoltà in Scienze Motorie (denominato di seguito Regolamento SUISM)”, approvato dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino con delibera n. 14/2006/IX/1  del 10/07/06.

Art. 1. Corsi e titoli di studio
1. La Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM), di seguito denominata “Scuola” è la struttura nella quale si svolgono i Corsi di Studio per il conferimento dei diplomi di Laurea di primo livello e di Laurea magistrale, indicati negli Ordinamenti Didattici, nonché, a norma dell’art. 51 dello Statuto di Ateneo, le attività didattiche e di ricerca finalizzate anche al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
2. La Scuola organizza attività didattiche rivolte all’attivazione di Master di I e II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi speciali a fini di formazione e di abilitazione professionale, corsi di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente.


Art. 2. Organi della Scuola
Sono organi della Scuola:
1) il Presidente;
2) il Consiglio della Scuola
3) i Consigli di Corsi di studio.
4) il Consiglio di Gestione


Art. 3. Presidente
1. Il Presidente della Scuola è un professore universitario  di ruolo che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, ovvero abbia presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Il Presidente  rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio di gestione e il Consiglio della Scuola, curando l’attuazione delle deliberazioni;  vigila sulle attività didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti della Scuola; cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Scuola; al termine dell'anno accademico sottopone al Consiglio di Scuola una relazione sul funzionamento della Scuola e sull'attività didattica; nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Presidente della Scuola è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola. Per l’elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest’ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell’ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l’elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola.
4. Il Presidente è nominato dal Rettore. Dura in carica un quadriennio accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato
5. Il Presidente può chiedere al Rettore di essere parzialmente o totalmente esentato dallo svolgimento dell’attività didattica. Qualora ciò non avvenga, al Presidente spetta un’indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Gestione.
6. Il Presidente designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un Vicepresidente vicario che lo supplisce nell’esercizio delle sue funzioni o di parte di esse in caso di impedimento o assenza e al quale può delegare parte delle sue funzioni. Il Presidente può designare, se occorre, altri Vicepresidenti ai quali delegare altre competenze. Il Vicepresidente vicario è nominato con decreto rettorale; gli altri Vicepresidenti con provvedimento del Presidente.
7. Il Presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da una Giunta di presidenza da lui stesso nominata: la composizione della Giunta è comunicata al Consiglio della Scuola nella seduta immediatamente successiva alla nomina. La Giunta si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente. Il Presidente è responsabile dell'operato della Giunta di fronte al Consiglio della Scuola.
8. Il Presidente può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio della Scuola. Il Presidente è responsabile dell'operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.


Art. 4. Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola è composto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento SUISM:
a) dal Presidente che lo presiede;
b) dai Docenti strutturati di ruolo con destinazione didattica specifica alla Scuola e da una rappresentanza dei Ricercatori, secondo quanto disposto dall’art. 43 dello Statuto di Ateneo;
c) da  tre rappresentanti per ciascuna delle Facoltà di cui all’art. 2 del Regolamento SUISM;
d) da un numero non superiore a 15 di rappresentanti dei docenti  in posizione di comando eletti fra quelli afferenti alla Scuola;
e) da 20 docenti strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza di ognuna delle Scuola afferenti;
f) da 20 docenti a contratto non strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza per almeno il 50% dei docenti con insegnamento nei settori MEDF/01 e MEDF/02;
g) da sette rappresentanti degli studenti della Scuola;
h) da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo che presta servizio presso la  Scuola
Partecipano alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive il Dirigente amministrativo della Scuola e il Coordinatore tecnico.
2. I componenti del Consiglio della Scuola restano in carica un quadriennio accademico e decadono dalla carica per il venire meno dei requisiti di nomina.
3. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo è indetta dal Presidente della Scuola, quella dei rappresentanti delle Facoltà afferenti alla Scuola è richiesta dallo stesso ai  rispettivi Consigli di Facoltà. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di tre anni.
4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del Consiglio di Scuola, si tiene conto dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.
5. Al Consiglio della Scuola spettano i seguenti compiti:
a) Il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell’uso delle risorse strutturali, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico;
b) La proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo;
c) La programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studi;
d) Il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, in modo da programmare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell’osservanza delle rispettive norme di stato giuridico;
e)L’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
f)La programmazione triennale secondo le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
g)La deliberazione sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l’ordinamento didattico e disciplinare della Scuola e delle strutture ad essa afferenti;
h)Ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti didattici (specificare oppure eliminare).
6. Il Consiglio della Scuola coordina l'attività didattica dei corsi di studio e può stabilire criteri comuni a cui i relativi Consigli devono conformarsi nelle loro deliberazioni. Esso può inoltre delegare determinati compiti a questi Consigli.
7. Il Consiglio della Scuola elegge tra i suoi membri i sei professori che fanno parte del Consiglio di gestione e, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Regolamento SUISM, propone al Rettore il proprio candidato per la nomina del Presidente della Scuola.
8. Il Consiglio della Scuola, nel quadro della programmazione dell’attività della Scuola, delibera, nei limiti dello stanziamento approvato dal Consiglio di Gestione, relativamente alla copertura degli insegnamenti per contratto e per affidamento e fa proposte al Senato Accademico in merito per al reclutamento dei Docenti delle Facoltà afferenti, con destinazione didattica specifica alla Scuola.
9. In relazione agli accordi tra l’Università degli Studi di Torino ed il Ministero della Pubblica Istruzione Direzioni Scolastiche Regionali - il Consiglio della Scuola, come previsto dall’apposito Regolamento, sentiti i Consigli di Corso di studi, individua annualmente  il numero di docenti dell’area M-EDF/01-02 (contingente comandi) di ruolo presso il MPI (Classe AD02 Educazione Fisica) necessario per l’attività della Scuola .
10. Il Consiglio della Scuola si riunisce, di regola una volta ogni due mesi, e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato, entro il termine di dieci giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
11. Il Consiglio della Scuola è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza del Presidente o del Decano funge da presidente il Vicepreside vicario o, qualora anch’egli sia assente, il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
12. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, anche per via telematica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data dell'adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei rappresentanti degli studenti soltanto se essi sono presenti; qualora la rappresentanza degli studenti non sia ancora stata nominata, le sedute sono egualmente valide.
13. Funge da segretario delle sedute del Consiglio della Scuola il Dirigente Amministrativo, come previsto dall’art. 12 del Regolamento SUISM.
14. Alle sedute del Consiglio della Scuola non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Presidente dispone l'invito, e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
15. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
16. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo - ove occorra - in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.
17. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Presidente può consentire - eventualmente per richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio - di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.
18. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.
19. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e sono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Presidente li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.
20. È fatto obbligo al Presidente di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
21. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti e dei ricercatori e passando quindi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Presidente vota per ultimo. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.
22. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
23. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti.
24. Il Presidente può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino la Scuola. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.


Art. 5. Commissioni del Consiglio della Scuola e degli altri Consigli
1. Il Consiglio della Scuola istituisce una Commissione didattica permanente e una Commissione per l’orientamento (nel seguito non ne viene prevista la composizione). Il Consiglio della Scuola può istituire altre commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi e con compiti operativi delegati dal Consiglio. All'atto della costituzione delle commissioni il Consiglio ne determina la composizione, le competenze e - nel caso di commissioni temporanee - la data di scadenza del mandato. La composizione deve rispondere a criteri di competenza e di rappresentatività dei settori interessati.
2. La Commissione didattica permanente, presieduta dal Presidente della Scuola o suo delegato,  è costituita da   membri, e precisamente:
a) il Presidente;
b) due Docenti dei Settori M-EDF;
c) due Docenti strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola;
d) due Docenti in posizione di Comando;
e) un numero di rappresentanti degli studenti pari alla somma dei membri precedenti. I rappresentanti degli studenti sono eletti al proprio interno dal Consiglio di Scuola, su proposta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso.
Fanno parte della Commissione didattica, con funzione consultiva, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi e il Coordinatore Tecnico della Scuola.
3. La Commissione dura in carica quattro anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione è reintegrata dal Consiglio di Scuola nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza della commissione.
4. La Commissione didattica ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all’efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell’attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio di Scuola; svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i Dipartimenti per i problemi che riguardano l’attività didattica; prepara la relazione annuale sulle attività e i servizi didattici da trasmettere al Consiglio di Scuola; propone eventuali attività didattiche integrative. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della Scuola. Il Presidente può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione.
5. La Commissione per l’orientamento è nominata dal Consiglio di Scuola, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti. La Commissione ha lo scopo di curare le attività di orientamento e ogni iniziativa da assumere in questo ambito sia in collaborazione con altre strutture universitarie sia in collaborazione con la
scuola secondaria.
6. I Consigli dei corsi di studio e, ove esistenti, i “Consigli di corso di laurea integrati”, possono istituire, con le medesime modalità, analoghe commissioni, compresa una commissione didattica permanente, con un numero paritetico di docenti e di rappresentanti degli studenti.

Art. 6. Consigli di corso di studio
1. Per ogni corso di studio attivato nella Scuola (Corso di Laurea di I livello e Corsi di Laurea magistrale) è istituito il relativo Consiglio. I Consigli di corso di studio sono composti da tutti i titolari di attività formative (così come precisato all’articolo 26, comma 1 del presente Regolamento). Ne fa altresì parte, con funzioni di segretario, il Coordinatore Tecnico. Sono esclusi i titolari di contratti integrativi o di seminari. Un Docente può afferire a più Consigli di Corso di Studio.
2.  Ne fanno inoltre parte rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studi in numero di  tre unità per ciascun Consiglio di Corso di studio attivato, nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, assegnato al “Consiglio di corso di laurea integrato”, ove esista. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nonché le relative modalità di elezione sono quelle stabilite per i rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide. Per le modalità di elezione e la durata del mandato, si fa riferimento a quanto stabilito per le rappresentanze all’interno del Consiglio della Scuola di cui al precedete art. 4 c. 3
3. Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi corsi di studio e può far parte di più di un Consiglio di corso di studio.
4. Ogni corso di studio ha un proprio Ordinamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento, determina:
a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, con l’indicazione della relativa classe di appartenenza;
b) le conoscenze minime richieste per l’accesso al corso e le eventuali modalità di verifica delle stesse;
c) il quadro delle attività formative da inserire nei curricula secondo le indicazioni dei decreti ministeriali: attività relative alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per il corso di laurea triennale, alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano;
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei carichi didattici o piani di studio individuali;
e) l'elenco degli insegnamenti attivati, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli come specificato annualmente dal Manifesto degli Studenti-Guida, insieme ai crediti didattici assegnati a ogni attività formativa; la tipologia delle altre attività formative;
f) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
g) le eventuali propedeuticità;
h) la tipologia delle verifiche del profitto degli studenti;
i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
j)  le modalità di frequenza a singoli insegnamenti, anche con riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
k) la tipologia e quantità del le modalità per il riconoscimento di crediti in precedenza acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;
m) le tipologie e modalità del tutorato.
5. L’Ordinamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Scuola, su proposta del Consiglio del corso di studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni.
6. Le deliberazioni dei Consigli di corso di studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Consiglio di Scuola.
7. Ogni Consiglio di corso di studio elegge al proprio interno un Presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell’Università. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Nell’elezione di Presidente del Consiglio di corso di studio l’elettorato passivo è riservato ai soli professori strutturati dell’Ateneo. L’elettorato attivo è costituito da tutti i titolari di insegnamenti ufficiali. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è nominato con provvedimento del Presidente della Scuola. Dura in carica quattro anni accademici. Le funzioni di Presidente non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I limiti di durata sono sospesi qualora il Consiglio corso di studio sia aggregato in un “Consiglio di corso di laurea integrato” di cui al successivo Articolo 7.
8. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Presidente o del Decano funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
9. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il Coordinatore Tecnico.
10. Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le medesime norme stabilite per il Consiglio di Scuola, che devono essere recepite dai relativi regolamenti. I verbali delle sedute dei Consigli di corso di studio sono depositati presso la presidenza della Scuola.
11. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
12. Oltre a quanto detto sopra Sono compiti del Consiglio di corso di studio:
a) la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività previste dal Regolamento didattico di Ateneo e da questo Regolamento;
b) l’esame e l’approvazione dei carichi didattici o piani di studio;
c) la proposta al Consiglio di Scuola di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) la verifica della qualità della didattica impartita;
e) ogni altro compito delegato dalla Scuola, secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo ed in questo Regolamento.


Art. 7. Aggregazioni funzionali di più Consigli di corso di studio
Più Consigli di corso di studio, affini per ambito culturale e metodologie didattiche, possono riunirsi in aggregazioni temporanee funzionali, denominate “Consigli di corso di laurea integrati”. L’istituzione di tali Consigli è deliberata dal Consiglio di Scuola.
Le aggregazioni di cui al paragrafo precedente sono temporanee, durano quattro anni dalla loro costituzione e possono essere rinnovate. Entro tre mesi prima della dalla data di scadenza dell’aggregazione funzionale ogni Consiglio di corso di studio decide se riconfermare l’aggregazione per un ulteriore quadriennio o se uscirne.
Per quanto riguarda la composizione, la durata del mandato e le modalità di elezioni di Presidente e rappresentanze, le condizioni di validità delle sedute del consiglio si fa riferimento a quanto stabilito al precedente art. 6 per il Consiglio di Corso di laurea.
Fanno parte del “Consiglio di corso di laurea integrato” tutti i titolari di attività formative svolte per affidamento, supplenza, incarico o contratto e dai professori fuori ruolo che svolgono attività didattica nei corsi di studio che si sono aggregati. Ne fanno inoltre parte il Coordinatore Tecnico e rappresentanze studenti della Scuola, nella misura prevista per il Consiglio di Scuola, nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al “Consiglio di corso di laurea integrato”, ove esista.
I compiti dei “Consigli di corso di laurea integrati” riassumono e assorbono quelli dei Consigli di corso di studio e in particolare quelli di cui all’articolo 6 del presente Regolamento.
Per il funzionamento dei Consigli di corso di laurea integrati valgono le norme vigenti per i Consigli di corso di studi.
Tutti i titolari di attività formative operanti nei corsi di studio confluiti in un “Consiglio di corso di laurea integrato” eleggono al proprio interno un Presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell’Ateneo. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. La funzione di Presidente di Consiglio di Corso di studio non è incompatibile con quella di Presidente di “Consiglio di corso di laurea integrato”. Il Presidente è nominato con provvedimento del Presidente della Scuola. Dura in carica quattro anni accademici. Le funzioni di Presidente non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
Il Presidente della Scuola è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da una Giunta, composta dai Presidenti dei Consigli di corso di laurea che si sono aggregati e dal Presidente della Commissione didattica paritetica ove diverso.

Art.8. Consiglio di Gestione
1. Normato dagli articoli 5 e 6 del Regolamento di funzionamento della SUISM,  richiamato all’art. 1 del presente Regolamento Didattico, il Consiglio di Gestione è composto:
a) dal Presidente della Scuola che lo presiede;
b) da un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
c) da un rappresentante designato dal Presidente della Regione Piemonte;
d) da un rappresentante designato dal Presidente della Provincia di Torino;
e) da un rappresentante designato dal Sindaco della Città di Torino;
f) da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università;
g) da sei docenti eletti dal Consiglio della Scuola fra i suoi membri; di essi due devono essere scelti fra i docenti di area tecnico-motoria e quattro fra i docenti universitari strutturati di ruolo;
h) da un rappresentante degli studenti della Scuola, eletto dagli studenti stessi;
i) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Scuola;
j) dal Dirigente amministrativo della Scuola;
Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il Coordinatore tecnico.
2. I componenti del Consiglio di Gestione, di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e) fanno parte del Consiglio di Gestione limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, di cui all’ art. 1, comma 4 del Regolamento per il funzionamento della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM).
3. I componenti del Consiglio di Gestione, per quanto attiene i punti c,d,e,f del comma 1, diversi dal Presidente, sono nominati con decreto del Rettore.
4. I membri eletti restano in carica un quadriennio accademico  e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
5. Il Consiglio di Gestione esercita tutte le funzioni e i compiti che lo Statuto e i regolamenti dell’Università attribuiscono ai Consigli dei centri di gestione autonoma dell’Università stessa.
6. Il Consiglio di Gestione sovrintende, in particolare, all'attività amministrativa e contabile della Scuola, approva il bilancio preventivo e relative variazioni su proposta del Presidente  e, tenuto conto delle esigenze delle strutture didattiche della Scuola, approva a fine esercizio il conto consuntivo e nomina, su proposta del Consiglio della Scuola, il Coordinatore Tecnico.
7. Il Consiglio di Gestione delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari per l’uso, da parte degli studenti della Scuola, di attrezzature o impianti esterni e parimenti di attrezzature o impianti della Scuola destinati a utilizzo da parte di esterni.
8. Il Consiglio di Gestione delibera, nell’ambito della normativa vigente, in merito ad eventuali indennità da corrispondere agli Organi della Scuola e per l’affidamento di specifiche funzioni.
9. Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, sulla base di un calendario prestabilito, ed ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici giorni dalla data di richiesta.
10. Al Consiglio di Gestione può essere affidata la gestione di eventuali strutture create in relazione a specifiche attività connesse alla Scuola.
11. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà
più uno dei componenti. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 9. Guide didattiche
1. La Scuola cura annualmente la pubblicazione di una Guida destinata agli studenti-manifesto degli studi, contenente ogni notizia utile ad orientarli nei loro studi.
2. La Guida è composta di due sezioni. La prima riporta, Nella Guida sono riportati in particolare, per ogni corso di studio attivato nella Scuola:
a) i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio carico didattico o piano di studio, ove richiesto;
b) le attività didattiche previste nel successivo anno accademico;
c) le modalità di svolgimento delle attività di esercitazioni esterne, laboratorio, pratiche e di tirocinio;
d) le date di inizio e fine delle lezioni;
e) la distribuzione degli appelli d’esame;
3. La responsabilità della redazione e dell’aggiornamento delle due sezioni della Guida didattica relativa ai singoli corsi di studio, predisposta dal Coordinatore Tecnico, è dei rispettivi Presidenti.
4. Le guide devono essere aggiornate ogni anno su proposta del Coordinatore Tecnico e rese e disponibile entro la data di inizio delle iscrizioni per quanto riguarda la prima sezione.


Art. 10. Attività di orientamento e di tutorato
1. La Scuola, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
a) orientamento universitario;
b) elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio, sul funzionamento dei servizi rivolti a e sui benefici per gli studenti;
c) orientamento rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. La Scuola nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un servizio di tutorato per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d’Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.
3. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.
4. La Scuola s’impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri.


Art. 11. Numero programmato
1. Il Consiglio di Scuola propone annualmente al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente  tenuto conto della disponibilità delle strutture dedicate allo svolgimento delle attività formative caratterizzanti in ambito motorio e sportivo, il numero dei posti a disposizione per l’iscrizione degli studenti ai corsi di studio; stabilisce inoltre i criteri per le prove di selezione ai fini dell’iscrizione.
2. I compiti della selezione sono espletati da una specifica  commissione presieduta dal Presidente della Scuola, costituita da una sotto-commissione medica ed una sotto-commisone per le prove pratiche attitudinali.
3. La selezione prevede l’obbligo di una visita medica di idoneità alla prova pratica attitudinale (test motori indicati nel bando di selezione annuale) ed un colloquio sul livello motivazionale dello studente.
4. Per gli studenti con disabilità fisica certificata, limitatamente al contingente annuale previsto ed indicato nel bando, è predisposta una specifica prova di selezione a cura di  una commissione dedicata che procede altresì alla valutazione dei candidati.   


Art. 12. Iscrizione e frequenza ai corsi di studio
1. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è concessa dal Consiglio di Scuola o dal Consiglio di corso di studio.
2. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono, nell’ambito della normativa vigente, i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e degli esami sostenuti. Il termine di decadenza previsto dall’art. 149 del T.U. 31.8.1933 n. 1592 è abolito. Ogni Consiglio di corso di studio determina il termine di decadenza di un  esame.
3. La Scuola può attivare forme d’iscrizione di studenti a tempo parziale, in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.


Art. 13. Iscrizione a insegnamenti singoli
1. Chi possegga i requisiti necessari per iscriversi ad un determinato corso di studio, oppure ne abbia già conseguito il titolo, può iscriversi ad un insegnamento impartito nel corso di studio per ogni anno accademico. A tal fine una richiesta motivata dovrà essere inoltrata al Consiglio di corso di studio competente, che provvederà a confermarla nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di Ateneo assunta in merito nel proprio regolamento didattico, e ad ogni modo con specifica delibera.
2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di laurea di I livello o di laurea magistrale.
3. L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di corso di studio.


Art. 14. Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università
1. Il Consiglio della Scuola stabilisce i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati nell’Università di Torino.
2. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di Ateneo.

Art. 15. Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all’art. 22 del presente regolamento.
4. I crediti relativi alla conoscenza di lingue dell’Unione Europea diverse dall’italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.


Art. 16. Articolazione ed organizzazione delle attività formative
1. I Consigli di corso di studio stabiliscono l’articolazione e la durata delle attività formative in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
2. Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all’interno di essa. Di norma un insegnamento non può articolarsi in più di tre moduli.
3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il Consiglio competente, nel rispetto della libertà d’insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione e al coordinamento delle attività formative.
4. Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.
5. Sostituiremmo con questi i due commi successivi: Sono titolari di attività formative esclusivamente i docenti responsabili di corsi ufficiali della Scuola. I cultori nominati dal Consiglio della Scuola su proposta di un docente responsabile di un corso ufficiale sulla base del possesso di idonei requisiti possono collaborare all’interno di moduli di cui siano responsabili docenti di corsi ufficiali.
Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori) e i professori a contratto. Cultori della materia possono collaborare all’interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.
6. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Scuola, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico.
7. I corsi di studio possono attivare insegnamenti liberi, tenuti anche da docenti non di ruolo e svolti di norma sotto forma seminariale; essi possono comportare l’acquisizione di crediti solo sulla base di apposita delibera del Consiglio di corso di studio ratificata dal Consiglio di Scuola.
8. I regolamenti dei corsi di studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere.


Art. 17. Frequenza alle attività didattiche
1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche organizzate dai Consigli di corso di studio.
2. L’entità dell’impegno richiesto e le modalità di accertamento della frequenza dovranno essere comunicate dai Docenti alla Commissione didattica e agli studenti, all’inizio dei corsi.
3. L’attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente o su appositi fogli staccati,  dal/dai titolari dell’insegnamento.
4. Il Docente per attestare la frequenza non può comunque pretendere una presenza superiore al 66% delle ore previste in calendario; il Docente ha inoltre facoltà di stabilire, valutando caso per caso, attività integrative per gli studenti che non dovessero soddisfare i requisiti di frequenza stabiliti.


Art. 18. Curricula consigliati e piani di studio
1. Nel rispetto dei curricula definiti nell’Ordinamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli determinano annualmente nel manifesto degli studi e pubblicano nella Guida dello studente, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi e le proposte didattiche per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio carico didattico o piano di studio secondo le norme vigenti nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità stabilite dalla struttura didattica e pubblicate nella Guida dello studente.
3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Nei corsi di laurea la riduzione della durata non può essere maggiore di un semestre.
4. Il piano di studio non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all’ordinamento didattico è sottoposto all’approvazione del Consiglio del corso di studio. Il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all’approvazione sia del Consiglio di corso di studio sia del Consiglio della Scuola.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte in tempo utile rispetto alla scadenza del  termine fissato per la presentazione dei piani di studio.
6. Alla Laurea Magistrale possono accedere studenti provenienti da altro corso di studio se in possesso di titolo affine o propedeutico, nel rispetto di quanto previsto dalla Commissione Didattica e indicato nello specifico bando.


Art. 19. Attività pratiche
1.  Gli insegnamenti di base e caratterizzanti del settore M-EDF/01-02 possono prevedere un’articolazione in moduli teorici, teorico-pratici o pratici ed essere impartiti nelle strutture ad essi dedicati e nei laboratori che prevedano la misurazione e la valutazione dei parametri significativi per le attività motorie e sportive. Saranno approvati nelle loro modalità attuative dai rispettivi Consigli di corso di studi.
2. I Consigli di corso di studi, su parere del Coordinatore Tecnico, determinano le modalità di articolazione dei moduli indicati al punto 1 e individuano le forme di programmazione ed organizzazione temporale per lo svolgimento delle attività didattiche che richiedano l’utilizzazione di laboratori specifici (palestre, piscine, campi sportivi e polivalenti, centro ricerche).
3. Le attività a prevalente impegno pratico devono essere articolate in modo da permettere allo studente  un approfondimento personale e un’armonizzazione con l’effettuazione dei tirocini guidati o sperimentazioni assistite. Il Consiglio di corso di studio, sentito il Coordinatore Tecnico, approverà il piano organizzativo-funzionale per lo svolgimento delle attività specifiche dei settori M-EDF/01-02.
4. L’uso degli impianti sportivi e delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2, sarà regolato da specifiche convenzioni con gli enti responsabili o proprietari; le strutture in dotazione alla Scuola saranno utilizzate, su proposta del Coordinatore Tecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche dei docenti e degli studenti, in base alla programmazione annuale del Consiglio di corso di studi approvata dal Consiglio di Scuola.
5. Il Consiglio di corso di studi, sentito il Coordinatore Tecnico, proporrà al Consiglio della Scuola l’attivazione dei corsi opzionali (materie a scelta dello studente a carattere pre-professionale). Gli studenti potranno iscriversi ai corsi in base ai criteri indicati annualmente.


Art. 20. Tirocinio
1. Il piano formativo per lo studente prevede lo svolgimento di tirocini, in forma guidata, che potranno essere proposti all’interno delle strutture a disposizione della Scuola o all’esterno.
2. Nei corsi di laurea triennale il tirocinio sarà prevalentemente di tipo osservativo e nel caso in cui lo studente fosse in possesso di qualifiche idonee il tirocinio potrà prevedere un impegno attivo nelle attività proposte e scelte dallo studente; nei corsi di laurea magistrale il tirocinio potrà prevedere forme di partecipazione diretta dello studente con mansioni operative, in forma guidata e con specifici obiettivi scientifico-culturali, prevalentemente finalizzati alla realizzazione di sperimentazioni.
3. Le modalità del tirocinio e le forme di realizzazione, anche nella tipologia di stage, saranno approvate dal Consiglio del corso di studi su proposta della commissione tirocini individuata dal Consiglio di Scuola. Le modalità dello stage e del tirocinio e le loro forme di realizzazione saranno approvate dal Consiglio della Scuola su proposta dei Consigli di Corso di Studio, sentita la Commissione tirocini, la cui composizione è approvata dal Consiglio di Scuola.
4. Le strutture disponibili ad accogliere gli studenti per l’effettuazione dei tirocini devono essere individuate e confermate in apposita convenzione con la Scuola. L’effettuazione del tirocinio, sia in modalità osservativa che di partecipazione diretta dello studente, dovrà prevedere la presenza di docenti-tutor di riferimento e avere obiettivi di carattere scientifico-culturale per l’acquisizione di competenze utili per la formazione di esperti di settore.
5. La verifica del tirocinio sarà effettuata dalla commissione tirocini e sarà oggetto di relazione annuale da presentare al Consiglio della Scuola da parte del Consiglio del corso di studi.
6. L’effettuazione  dei tirocini sarà formalizzata su apposito libretto, a disposizione dello studente, con esplicitate le norme di attuazione del tirocinio e le specifiche della forma adottata, a cura della commissione tirocini.
7. Per formalizzare il tirocinio lo studente deve consegnare entro la data stabilita, pubblicata in bacheca (per ogni sessione), il libretto di tirocinio debitamente compilato, prenotarsi per la registrazione e stampare il relativo statino.
8. Nell’ambito delle forme di acquisizione dei crediti formativi universitari la Scuola propone annualmente allo studente un calendario di Attività Culturali Scientifiche Esterne (ACSE) aventi lo scopo di far acquisire ulteriori competenze e stimolare la partecipazione ad altre forme di divulgazione scientifica. Il numero massimo di crediti riconoscibili da assegnare alle manifestazioni in calendario è identificato dal Consiglio di corso di studi e approvato dal Consiglio di Scuola.
9. L’attività ACSE sarà registrata dallo studente sul libretto dedicato ai tirocini, vidimato a cura del Coordinatore Tecnico.


Art. 21. Calendario delle lezioni e degli esami
1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia di norma dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dai Consigli di corso di studio competenti.
2. Le attività formative sono articolate in due periodi didattici, con una interruzione dell’attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli appelli d’esame. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Scuola su proposta del Presidente, sentita la Commissione didattica.
3. L’orario delle lezioni predisposto dal Coordinatore Tecnico è approvato dal Presidente della Scuola sentita la Commissione didattica fatte salve le esigenze tecniche e di coordinamento. Per gli altri corsi (dottorati, Master, scuole di formazione, corsi di perfezionamento) gli orari delle lezioni sono proposti dai responsabili, sentito il Coordinatore Tecnico
4. Il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale deve prevedere di norma un minimo di sei appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell’anno.
5. L’intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno sette giorni.
6. Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo.
7. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
8. Il calendario può prevedere periodi dedicati esclusivamente alle prove in itinere. Al di fuori di tali periodi eventuali richieste devono essere concordate con il Coordinatore Tecnico.

Art. 22. Verifiche del profitto
1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell’efficacia dell’attività didattica che comporti una valutazione, si svolgono con modalità determinate dagli Ordinamenti dei  Consigli dei corsi di studio che ne garantiscono l’obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove in itinere, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente.
3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Presidente della Scuola o, per sua delega, dai Presidenti dei Consigli di corso di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute da un titolare dell’insegnamento o da un suo sostituto, esplicitamente indicato all’atto della nomina della Commissione. È possibile operare per sottocommissioni, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la responsabilità del Presidente della commissione.
4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d’esame.
5. In caso di oggettiva e giustificata impossibilità del candidato a essere presente all’esame nel momento stabilito, il Presidente potrà autorizzare il candidato a sostenere l’esame in altra data o la commissione ad esaminarlo fuori sede.
6. I membri diversi dal Presidente sono di norma professori, ricercatori, professori in posizione di comando, professori a contratto, cultori della materia. Nel caso di insegnamenti organizzati per moduli la commissione dell’unico esame è composta dai titolari dei singoli moduli e la presidenza è assunta da uno di essi.
7. Gli studenti che si presentano all'esame, risposto all’appello, ne sostengono le prove per l’accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all’inizio dell’anno accademico.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.
9. Nella determinazione dell’ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l’obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori (dichiarati tali tramite autocertificazione).
10. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All’unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Sul registro degli esami e sul libretto dello studente deve essere indicato, oltre al voto, anche il numero dei crediti corrispondenti all'attività formativa di cui si è superata la verifica.
11. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzioni di segretario. Lo stesso verbale deve contenere altresì la firma dello studente.
12. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
13. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame finale i Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio di Scuola le modalità e i soggetti responsabili.
14. Essendo un esame un atto pubblico ed essendo la registrazione parte inscindibile dell’esame, soltanto il candidato può provvedere alla registrazione; non è in nessun caso ammessa la registrazione per delega.
15. In caso di prolungamento dell’esame oltre la data prevista, il docente deve provvedere ad individuare un calendario adeguato alla effettiva possibilità di partecipazione degli studenti, tenuto conto degli appelli relativi ad altri esami in calendario e delle specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
16. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al Presidente del Consiglio di corso di studio per i provvedimenti di competenza.


Art. 23. Conferimento dei titoli accademici
1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il regolamento didattico del corso di studio propone al Consiglio della Scuola le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea è prevista la presentazione di una tesi (prova finale) elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte da non meno di cinque membri per la laurea, da non meno di sette per la laurea magistrale, compreso il Presidente, e sono nominate dal Presidente della Scuola. La commissione deve prevedere la presenza di almeno tre membri tra docenti di ruolo, ricercatori, docenti in posizione di comando.
4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all’unanimità la lode. Possono essere concesse all’unanimità, secondo la disciplina dei singoli ordinamenti didattici, la dignità di stampa e, a fronte di un curriculum particolarmente buono e della valutazione di 110/110 e lode,  la menzione d’onore. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

Art. 24. Tutela dei diritti degli studenti
Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Presidente e, per conoscenza, alla Commissione didattica di Scuola. La pratica deve essere sollecitamente inoltrata all’organo competente per i provvedimenti necessari.


Art. 25. Verifica dell’attività didattica
1. È compito del Consiglio di Scuola e dei Consigli dei corsi di studio fornire le necessarie indicazioni ai nuclei di valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal Senato Accademico. A tal fine il Consiglio di Scuola e i Consigli dei corsi di studio procedono ad una valutazione annuale dell’attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati.
2. È affidata alla Commissione didattica della Scuola, la redazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture didattiche e tenendo conto dei risultati della valutazione effettuata mediante i questionari distribuiti agli studenti, una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici. Tale relazione è approvata dal Consiglio di Scuola ed inviata quindi al Nucleo di valutazione.


Art. 26. Docenti della Scuola
1. L’attività didattica della Scuola è affidata :
Ai docenti strutturati aventi destinazione didattica specifica
Ai docenti  strutturati aventi compito didattico per affidamento all’interno della Scuola
Ai docenti a contratto non strutturati
Ai docenti in posizione di comando.
2. I docenti in posizione di comando, in ruolo organico presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, afferiscono alla Scuola per lo svolgimento a tempo pieno dell’attività didattica specifica dei settori M-EDF/01-02
 

Art. 27. Compiti didattici dei docenti
1. I docenti (come definiti al precedente art 26 c. 1) responsabili di attività formative adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalle disposizioni legislative in vigore. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste dallo Statuto.
2. La Scuola annualmente attribuisce ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, su proposta dei Consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica afferente alla Scuola e diversa dagli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Il docente è tenuto a svolgere regolarmente l’attività didattica a lui affidata. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, non possa tenere una lezione o una esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso il docente deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore ad una settimana, deve informare il Presidente della Scuola.
4. I ricercatori e i docenti in posizione di comando sono tenuti a compilare il registro dell’attività didattica secondo le modalità previste e approvate dal Senato Accademico. Alla fine dell’anno accademico il registro deve essere consegnato al Presidente che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente.
5. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti lungo tutto il corso dell’anno accademico, secondo modalità determinate all’inizio dell’anno accademico, approvate dai Consigli dei corsi di studio competenti e comunicate al Presidente.
6. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Scuola e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai Consigli di Scuola è prevalente su ogni altro obbligo accademico.
7. Il Presidente provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo il Presidente può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni da lui nominate.
8. I Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Presidente della Scuola nella vigilanza sull’adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.
9. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Presidente richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare.


Art. 28. Registro didattico
1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno, l’argomento della lezione, seminario o esercitazione svolti.
2. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell’attività formativa e, alla fine delle lezioni, è firmato dal responsabile medesimo e depositato presso l’ufficio di presidenza della Scuola.
3. Nel registro sono indicate anche lezioni, seminari, esercitazioni tenuti dal docente che sostituisca il responsabile (secondo l’art. 26, comma 3 del presente regolamento). In questo caso sono richieste le firme sia del sostituto sia, per presa visione, del responsabile dell’attività formativa.
4. Il registro è esibito ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio di corso di studio, del Presidente della Scuola o del Rettore.
 
 

Art. 29. Norme transitorie
1. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono attivati presso la Scuola 2 corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale. E’ altresì attivato un Corso di Laurea Binazionale in “Scienze e Tecniche dell’Attività Fisica e Adattata: movimento e benessere”.
2. Per il corso di laurea triennale in Scienze motorie e sportive  è previsto un Consiglio di corso  studi e relativo Presidente
3. Per i corsi di laurea magistrali attivi al momento dell’approvazione del presente regolamento,
è previsto un unico consiglio di corso di studio e relativo Presidente.
4. La firma di frequenza è obbligatoria a partire dall’A.A. 2007/2008.

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  legge n. 264 del 2 agosto 1999, art. 2 (Norme in materia di accesso)

 

 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:26
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