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Regolamento per il funzionamento della SUISM

14/2006/IX/1 - Modifica al Regolamento SUISM.

(Proposta predisposta dalla Divisione attività istituzionali – Dir. Resp. Dott.ssa A. Belli)

O M I S S I S

 

Il Senato Accademico,

 

Visto che con D.M. 05.08.1999, art. 16 il Ministero ha autorizzato l’Università a istituire il corso di laurea in Scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in Scienze Motorie e ad attivare, a decorrere dall’anno accademico 1999/00 il primo anno dei predetti corsi;

 

Tenendo conto che l’Università di Torino, in applicazione al D.M. 3.11.1999, n. 509, ha attivato presso la SUISM a decorrere dal 2001/2002 il primo anno del corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze Motorie e sportive e a decorrere dal 2002/03 il primo anno dei corsi di laurea specialistica interfacoltà in Scienze e tecniche dello sport e dell’allenamento, in Scienze e tecniche delle attività fisiche adattate e a decorrere dall’a.a. 2003/2004 in Manager delle attività fisiche e sportive;

 

Ritenuto che la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e l’Università intendono continuare a collaborare per favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle scienze motorie e sportive, e per attuare l’integrazione delle attività didattiche, scientifiche e di alta formazione della SUISM nel sistema universitario torinese e piemontese;

 

Visto che la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e l’ISEF di Torino per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, approvata con delibera del Senato Accademico del 10.04.06 n. 9/2006/XII/4 e del Consiglio di Amministrazione del 27.04.06, n. 4/2006/VII/1, è stata sottoscritta in data 9 giugno 2006;

 

Visto che ai sensi dell’art. 3 - Gestione della SUISM , 1 comma “L’Università si impegna ad elaborare, di concerto con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, un nuovo regolamento, che continuando a salvaguardare le caratteristiche peculiari della Scuola, ne garantisca il pieno controllo sulle attività gestionali e didattiche.”;

 

Considerato che il medesimo art. 3, 2 comma recita: “Fino all’emanazione di un nuovo regolamento il funzionamento della SUISM resta disciplinato dalle norme del vigente suo Regolamento, emanato implicitamente con Decreto Rettorale n. 841 del 2.10.2001.”

 

Considerato che in data 14 giugno 2006, con nota prot. 13019/G, il Direttore della Scuola, Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi, ha trasmesso la bozza del nuovo regolamento, nella stesura approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 8.06.06 e dal Consiglio della Scuola in data 14.06.2006;

 

Visto che il testo del Regolamento, con lettera Prot. 0020754 del 4 luglio 2006, è stato sottoposto alle valutazioni di tutti gli enti interessati;

 

Visto che due degli Enti firmatari della suddetta convenzione, con nota prot. 550/RIC/2-5 del 6.7.2006 della Regione Piemonte e con nota 4515/A005 del 10.7.2006 del Comune di Torino, hanno comunicato la condivisione del testo sottoriportato;

 

Sentita la Commissione Didattica riunitasi in data 3 luglio 2006 e recepite le modifiche suggerite dalla medesima Commissione;

 

Vista la legge 9.5.1989 n. 168;

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. 54 del 8.2.1999 e successive modifiche;

 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 348 del 7.5.2004 e s.m.i.;

 

Considerato che, in sede di discussione, è emersa l’opportunità di valutare in futuro l’afferenza alla Scuola di altre facoltà dell’Ateneo;

 

Valutato ogni opportuno elemento;

 

all’unanimità, delibera di approvare, nel testo sotto riportato, il Regolamento per il funzionamento della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie.

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE (SUISM)

 

TITOLO I

FINALITÀ’ DELLA SUISM

Art.1

1. La SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE, siglabile SUISM, di seguito denominata Scuola, è Struttura Didattica Speciale dell’Università degli Studi di Torino, di seguito denominata Università, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto di Ateneo.

 

2. La Scuola ha sede in Torino, Piazza Bernini, 12.

 

3. La Scuola ha lo scopo di:

- promuovere il progresso delle scienze applicate alle attività motorie e sportive

- svolgere attività formativa, di aggiornamento e di ricerca nell’ambito delle scienze motorie e sportive

 

4. Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, in attuazione della convenzione stipulata in data  9.06.2006 con l’Università, collaborano  alla valorizzazione  e allo sviluppo della Scuola, supportandone il funzionamento. 

 

5. Per lo svolgimento delle sue attività, la Scuola dispone dell’immobile sito a Torino in piazza Bernini 12, assegnato dalla Regione in uso gratuito all’Università e di specifiche strutture, attrezzature ed impianti, secondo quanto disposto dall’art. 5 della convenzione, di cui al precedente comma 4.

Art.2

1. Afferiscono alla Scuola le seguenti Facoltà dell’Università:

 

1) Lettere e Filosofia

2) Medicina e Chirurgia

3) Medicina Veterinaria

4) Psicologia

5) Scienze della Formazione

6) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

 

Art. 3

1. La Scuola è la struttura nella quale si svolgono i Corsi di Studio per il conferimento dei diplomi di laurea  e di laurea magistrale, indicati negli Ordinamenti Didattici, nonché, a norma dell’art. 51 dello Statuto di Ateneo, le attività didattiche e di ricerca finalizzate anche al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

 

2. La Scuola organizza attività didattiche rivolte all’attivazione di master di I e II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi speciali a fini di formazione e di abilitazione professionale, corsi di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente.

 

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

 

Art. 4

1. La Scuola è Centro di Gestione Autonoma.

 

2. Sono organi di governo della Scuola:

a) il Consiglio di gestione

b) il Consiglio della Scuola;

c) il Presidente;

d) i Consigli dei Corsi di studio.

 

Art. 5

1. Il Consiglio di gestione è composto:

a) dal Presidente della Scuola che lo presiede;

b) da un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;

c) da un rappresentante designato dal Presidente della Regione Piemonte;

d) da un rappresentante designato dal Presidente della Provincia di Torino;

e) da un rappresentante designato dal Sindaco della Città di Torino;

f) da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università;

g) da sei docenti eletti dal Consiglio della Scuola fra i suoi membri; di essi due devono essere scelti fra i docenti di area tecnico-motoria e quattro fra i docenti universitari strutturati di ruolo  ;

h) da un rappresentante degli studenti della Scuola, eletto dagli studenti stessi;

i) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Scuola;

j) dal Dirigente amministrativo della Scuola;

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il Coordinatore tecnico.

 

2. I componenti del Consiglio di gestione, di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e) fanno parte del Consiglio di Gestione limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, di cui al precedente art. 1, comma 4.

 

3. I componenti del Consiglio di gestione diversi dal Presidente sono nominati con decreto del Rettore.

 

4. I membri eletti restano in carica un quadriennio accademico  e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

 

Art. 6

1. Il Consiglio di gestione esercita tutte le funzioni e i compiti che lo Statuto e i regolamenti dell’Università attribuiscono ai Consigli dei centri di gestione autonoma dell’Università stessa.

 

2. Il Consiglio di gestione sovrintende, in particolare, all'attività amministrativa e contabile della Scuola, approva il bilancio preventivo e relative variazioni su proposta del Presidente  e, tenuto conto delle esigenze delle strutture didattiche della Scuola, approva a fine esercizio il conto consuntivo e nomina, su proposta del Consiglio della Scuola, il coordinatore tecnico.

 

3. Il Consiglio di gestione delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari per l’uso, da parte degli studenti della Scuola, di attrezzature o impianti esterni e parimenti di attrezzature o impianti della Scuola destinati a utilizzo da parte di esterni.

 

4. Il Consiglio di gestione delibera, nell’ambito della normativa vigente, in merito ad eventuali indennità da corrispondere agli Organi della Scuola e per l’affidamento di specifiche funzioni.

 

5. Il Consiglio di gestione si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, sulla base di un calendario prestabilito, ed ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici giorni dalla data di richiesta.

 

6. Al Consiglio di gestione può essere affidata la gestione di eventuali strutture create in relazione a specifiche attività connesse alla Scuola

 

7. Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 7

1. Il Consiglio della Scuola è l’organo di governo della Scuola al quale spettano tutti i compiti di programmazione e di coordinamento delle attività della Scuola medesima, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico ed anche in collaborazione con le altre strutture didattiche dell’Ateneo.

 

2. Il Consiglio della Scuola è composto:

a) dal Presidente che lo presiede;

b) dai docenti strutturati di ruolo con destinazione didattica specifica alla Scuola e da una rappresentanza dei Ricercatori, secondo quanto disposto dall’art.43 dello Statuto di Ateneo;

c) da  tre rappresentanti per ciascuna delle Facoltà di cui all’art.2;

d) da un numero non superiore a 15 di rappresentanti dei docenti  in posizione di comando eletti fra quelli afferenti alla Scuola;

e) da 20 docenti strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza di ognuna delle Facoltà afferenti;

f) da 20 docenti a contratto non strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico all’interno della Scuola, garantendo la rappresentanza per almeno il 50% dei docenti con insegnamento nei settori MEDF/01 e MEDF/02;

g) da sette rappresentanti degli studenti della Scuola;

h) da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo che presta servizio presso la  Scuola

 

Partecipano alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive il Dirigente amministrativo della Scuola e il Coordinatore tecnico.

Al Dirigente amministrativo sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.

 

3. I componenti del Consiglio della Scuola restano in carica un quadriennio accademico e decadono dalla carica per il venire meno dei requisiti di nomina.

 

4. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo è indetta dal Presidente della Scuola, quella dei rappresentanti delle Facoltà è richiesta dallo stesso ai Consigli di Facoltà.

 

Art. 8

1. Al Consiglio della Scuola spettano i seguenti compiti:

a) la programmazione e il coordinamento delle attività della Scuola, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico;

b) la proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni Corso di studio;

d) il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, programmando la piena utilizzazione dei docenti, nell’osservanza delle norme relative allo stato giuridico dei docenti e degli accordi contrattuali;

e) l’approvazione della relazione annuale sulla attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione;

f) la programmazione didattica triennale, secondo le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca;

g) la trasmissione della relazione triennale dei docenti;

h) la deliberazione sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l’ordinamento didattico e disciplinare della Scuola.

 

2. Il Consiglio della Scuola elegge tra i suoi membri i sei professori che fanno parte del Consiglio di gestione e, ai sensi del successivo art. 9, comma 1, propone al Rettore il proprio candidato per la nomina da parte del Rettore medesimo del Presidente della Scuola.

 

3. Il Consiglio della Scuola, nel quadro della programmazione dell’attività della Scuola, delibera, nei limiti dello stanziamento approvato dal Consiglio di gestione, relativamente alla copertura degli insegnamenti per contratto e per affidamento e fa proposte al Senato Accademico in merito al reclutamento dei docenti con destinazione didattica specifica alla Scuola.

 

4. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide quando vi partecipino la metà più uno degli aventi diritto; nella determinazione della maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d’ufficio. Deve comunque essere presente almeno 1/3 degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei Rappresentanti degli studenti soltanto se presenti.

 

Art.9

1. Il Presidente della Scuola è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, tra i professori universitari di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno ovvero abbiano presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.

 

2. Il Presidente dura in carica un quadriennio accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

 

Art.10

1. Il Presidente

a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di gestione e il Consiglio della Scuola, curando l’attuazione delle deliberazioni;

b) vigila sulle attività della Scuola ;

c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Scuola, sottoponendoli all’approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;

d) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

e) nomina il vice Presidente, scegliendolo tra i professori universitari di ruolo, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

 

2. Il Presidente può delegare uno o più dei componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio della Scuola ad esercitare particolari funzioni, indicandole esplicitamente nell’atto di delega.

 

3. Il Presidente può nominare una Giunta di Presidenza e costituire Commissioni per l’adempimento di specifiche funzioni.

 

4.Il Presidente nomina la Commissione Didattica Paritetica permanente, secondo quanto previsto dall’art. 45 dello Statuto di Ateneo e ne cura l’attività.

 

Art.11

1. Per ciascun livello di Corso di studio della Scuola è istituito il relativo Consiglio, che esercita le funzioni ed i compiti previsti dall’ordinamento universitario e dalle norme di Ateneo.

 

2. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un Presidente nella persona di un professore di ruolo o fuori ruolo dell’Università.

 

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studi è di tre unità per ciascun Consiglio di Corso di studio. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nonché le relative modalità di elezione sono quelle stabilite per i rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola.

 

4. Le deliberazioni dei Consigli di corso di studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Consiglio della Scuola.

 

5. Le sedute del Consiglio di Corso di studio sono convocate e presiedute dal relativo Presidente.

 

6. Le sedute per l'elezione del Presidente dei Corsi di studio sono convocate e presiedute dal Decano e, in caso di assenza del Presidente o del Decano, funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.

 

7. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola su proposta del Consiglio del corso di studio, che disciplina gli oggetti ad esso demandati dalle disposizioni dell’ordinamento universitario  o dalle norme di Ateneo

 

Art.12

1. L’Università, sentito il Consiglio di gestione della Scuola e sulla base dei requisiti professionali dallo stesso Consiglio formulati, conferisce l’incarico di dirigente amministrativo della Scuola, che ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Dirigente amministrativo sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili,  svolgendo anche le funzioni di Segretario amministrativo, ed assolve ad ogni altro compito demandatogli dall’ordinamento universitario e dalle norme di Ateneo.

 

3. Il Dirigente amministrativo:

a) fa parte del Consiglio di gestione con voto deliberativo;

b) interviene alle adunanze del Consiglio della Scuola e dei Consigli di corso di studio, con

funzioni consultive ed esercitando le funzioni di segretario;

c) è responsabile dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari.

 

Art.13

1. Il Coordinatore tecnico, scelto tra i docenti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Motorie o  l’ abilitazione all’insegnamento in Scienze motorie e sportive , è nominato, su proposta del Consiglio della Scuola, dal Consiglio di gestione.

 

2. Il Coordinatore tecnico:

a) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi;

b) coordina le attività didattiche;

e) provvede alla formazione ed alla preparazione dei gruppi rappresentativi della Scuola in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici  e sportivi, sia nazionali sia internazionali ed organizza iniziative, anche fuori dalla sede della Scuola;

e) riferisce al Presidente ed al Dirigente amministrativo sull’andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza.

 

3. Il coordinatore tecnico dura in carica un quadriennio accademico e può essere riconfermato. In caso di necessità  possono essere nominati uno o più  Vice - coordinatori tecnici

 

TITOLO III

INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI

 

Art.14

1. Gli insegnamenti sono conferiti secondo la normativa vigente.

 

2. Ai docenti ai quali è conferito un incarico di insegnamento è corrisposta una retribuzione, che tiene conto della tipologia dell’incarico, della durata del corso e del numero delle lezioni.

 

3. Spetta al Consiglio della Scuola deliberare sulle discipline per le quali richiedere l’attivazione dell’incarico e la scelta del docente cui affidare l’incarico.

 

Art.15

1. La Scuola provvede alle necessarie assicurazioni contro gli infortuni, collegati alla specifica attività didattica della Scuola.

2. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli studenti, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

 

TITOLO IV

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

 

Art.16

1. La Scuola dispone delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, secondo quanto stabilito dagli art. 11 e 13 dello Statuto di Ateneo, nonché di ulteriori eventuali risorse attribuite da altre strutture universitarie.

 

2. La Scuola può ricevere e disporre di contributi di terzi, di risorse ottenute con contratti o convenzioni stipulate direttamente dalla Scuola e di fondi derivanti dalla prestazione di servizi.

 

3. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa e i limiti di spesa seguono quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università.

 

4. Le entrate  previste dalla convenzione, di cui al precedente art. 1, comma 4, hanno destinazione vincolata al funzionamento della Scuola.

NORME TRANSITORIE

Art. 17

 

1. Fino alla nomina dei nuovi Organi di Governo della Scuola, previsti dall’art. 4 del presente Regolamento, e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, restano in carica gli Organi di Governo della Scuola nominati ai sensi del precedente Regolamento.

 

2. L’elezione dei membri del Consiglio della Scuola, ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, è indetta dal Direttore della Scuola in carica.

 

3. La seduta del Consiglio della Scuola per la designazione del Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del presente Regolamento, è convocata dal Decano della Scuola .

 

4. Le elezioni dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio attivati presso la Scuola sono indette dal Presidente della Scuola, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 1 del  presente regolamento.

 

5. Fino alla nuova regolamentazione, entro e non oltre sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento, per il funzionamento del Centro di Medicina preventiva e del Centro di Ricerche in Scienze Motorie, esistenti  presso la Scuola, il Rettore, sentito il Consiglio di gestione in carica nomina i rispettivi Direttori.

 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:26
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