14/2006/IX/1 - Modifica al Regolamento SUISM.
(Proposta predisposta dalla Divisione attività istituzionali Dir. Resp. Dott.ssa A. Belli)
O M I S S I S
Il
Senato Accademico,
Visto che con D.M. 05.08.1999, art. 16 il Ministero ha autorizzato lUniversità a istituire il corso di laurea in Scienze motorie e il corso triennale di diploma universitario in Scienze Motorie e ad attivare, a decorrere dallanno accademico 1999/00 il primo anno dei predetti corsi;
Tenendo
conto che lUniversità di Torino, in applicazione al D.M. 3.11.1999, n.
Ritenuto
che
Visto
che
Visto
che ai sensi dellart. 3 - Gestione della SUISM , 1 comma LUniversità si impegna ad
elaborare, di concerto con
Considerato che il medesimo art. 3, 2 comma recita: Fino allemanazione di un nuovo regolamento il funzionamento della SUISM resta disciplinato dalle norme del vigente suo Regolamento, emanato implicitamente con Decreto Rettorale n. 841 del 2.10.2001.
Considerato che in data 14 giugno 2006, con nota prot. 13019/G, il Direttore della Scuola, Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi, ha trasmesso la bozza del nuovo regolamento, nella stesura approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 8.06.06 e dal Consiglio della Scuola in data 14.06.2006;
Visto che il testo del Regolamento, con lettera Prot. 0020754 del 4 luglio 2006, è stato sottoposto alle valutazioni di tutti gli enti interessati;
Visto che due degli Enti firmatari della suddetta convenzione, con nota prot. 550/RIC/2-5 del 6.7.2006 della Regione Piemonte e con nota 4515/A005 del 10.7.2006 del Comune di Torino, hanno comunicato la condivisione del testo sottoriportato;
Sentita
Vista la legge 9.5.1989 n. 168;
Visto lo Statuto dellUniversità degli Studi di Torino, emanato con D.R. 54 del 8.2.1999 e successive modifiche;
Visto
il Regolamento di Ateneo per lAmministrazione,
Considerato che, in sede di discussione, è emersa lopportunità di valutare in futuro lafferenza alla Scuola di altre facoltà dellAteneo;
Valutato ogni opportuno elemento;
allunanimità,
delibera di approvare, nel testo sotto riportato, il Regolamento per il
funzionamento della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE (SUISM)
TITOLO I
FINALITÀ DELLA SUISM
Art.1
1.
2.
3.
- promuovere il progresso delle scienze applicate
alle attività motorie e sportive
- svolgere attività formativa, di aggiornamento e
di ricerca nellambito delle scienze motorie e sportive
4. Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città
di Torino, in attuazione della convenzione stipulata in data 9.06.2006 con lUniversità, collaborano alla valorizzazione e allo sviluppo della Scuola, supportandone
il funzionamento.
5. Per lo svolgimento delle sue attività,
Art.2
1. Afferiscono alla Scuola le seguenti Facoltà
dellUniversità:
1) Lettere e Filosofia
2) Medicina e Chirurgia
3) Medicina Veterinaria
4) Psicologia
5) Scienze della Formazione
6) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Art. 3
1.
2.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
Art. 4
1.
2. Sono organi di governo della Scuola:
a) il Consiglio di gestione
b) il Consiglio della Scuola;
c) il Presidente;
d) i Consigli dei Corsi di studio.
Art. 5
1. Il Consiglio di gestione è composto:
a) dal Presidente della Scuola che lo presiede;
b) da un rappresentante designato dal Ministero
dellUniversità e della Ricerca;
c) da un rappresentante designato dal Presidente
della Regione Piemonte;
d) da un rappresentante designato dal Presidente
della Provincia di Torino;
e) da un rappresentante designato dal Sindaco
della Città di Torino;
f) da un componente designato dal Consiglio di
Amministrazione dellUniversità;
g) da sei docenti eletti dal Consiglio della
Scuola fra i suoi membri; di essi due devono essere scelti fra i docenti di
area tecnico-motoria e quattro fra i docenti universitari strutturati di
ruolo ;
h) da un rappresentante degli studenti della
Scuola, eletto dagli studenti stessi;
i) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
che presta servizio nella Scuola;
j) dal Dirigente amministrativo della Scuola;
Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il
Coordinatore tecnico.
2. I componenti del Consiglio di gestione, di cui
al precedente comma 1, lettere c), d), e) fanno parte del Consiglio di Gestione
limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, di cui al precedente
art. 1, comma 4.
3. I componenti del Consiglio di gestione diversi
dal Presidente sono nominati con decreto del Rettore.
4. I membri eletti restano in carica un quadriennio accademico e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Art. 6
1. Il Consiglio di gestione esercita tutte le
funzioni e i compiti che lo Statuto e i regolamenti dellUniversità
attribuiscono ai Consigli dei centri di gestione autonoma dellUniversità
stessa.
2. Il Consiglio di gestione sovrintende, in particolare, all'attività amministrativa e contabile della Scuola, approva il bilancio preventivo e relative variazioni su proposta del Presidente e, tenuto conto delle esigenze delle strutture didattiche della Scuola, approva a fine esercizio il conto consuntivo e nomina, su proposta del Consiglio della Scuola, il coordinatore tecnico.
3. Il Consiglio di gestione delibera in merito
alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari per luso, da
parte degli studenti della Scuola, di attrezzature o impianti esterni e
parimenti di attrezzature o impianti della Scuola destinati a utilizzo da parte
di esterni.
4. Il Consiglio di gestione delibera, nellambito
della normativa vigente, in merito ad eventuali indennità da corrispondere agli
Organi della Scuola e per laffidamento di specifiche funzioni.
5. Il Consiglio di gestione si riunisce, di
regola, una volta ogni tre mesi, sulla base di un calendario prestabilito, ed
ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due
componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici
giorni dalla data di richiesta.
6. Al Consiglio di gestione può essere affidata
la gestione di eventuali strutture create in relazione a specifiche attività
connesse alla Scuola
7. Le riunioni del Consiglio di gestione sono
valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con
l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della
data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei
componenti. Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 7
1. Il Consiglio della Scuola è lorgano di governo della Scuola al quale spettano tutti i compiti di programmazione e di coordinamento delle attività della Scuola medesima, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico ed anche in collaborazione con le altre strutture didattiche dellAteneo.
2. Il Consiglio della Scuola è composto:
a) dal Presidente che lo presiede;
b) dai docenti strutturati di ruolo con destinazione didattica specifica alla Scuola e da una rappresentanza dei Ricercatori, secondo quanto disposto dallart.43 dello Statuto di Ateneo;
c) da tre rappresentanti per ciascuna delle Facoltà di cui allart.2;
d) da un numero non superiore a 15 di rappresentanti dei docenti in posizione di comando eletti fra quelli afferenti alla Scuola;
e) da 20 docenti strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico allinterno della Scuola, garantendo la rappresentanza di ognuna delle Facoltà afferenti;
f) da 20 docenti a contratto non strutturati, eletti fra quelli che hanno compito didattico allinterno della Scuola, garantendo la rappresentanza per almeno il 50% dei docenti con insegnamento nei settori MEDF/01 e MEDF/02;
g) da sette rappresentanti degli studenti della Scuola;
h) da tre
rappresentanti del personale tecnico amministrativo che presta servizio presso
Partecipano alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive il Dirigente amministrativo della Scuola e il Coordinatore tecnico.
Al Dirigente amministrativo sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.
3. I componenti del
Consiglio della Scuola restano in carica un quadriennio accademico e decadono
dalla carica per il venire meno dei requisiti di nomina.
4. Lelezione dei rappresentanti degli studenti e
del personale tecnico amministrativo è indetta dal Presidente della Scuola,
quella dei rappresentanti delle Facoltà è richiesta dallo stesso ai Consigli di
Facoltà.
Art. 8
1. Al Consiglio della Scuola spettano i seguenti compiti:
a) la programmazione e il coordinamento delle attività della Scuola, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico;
b) la proposta di modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo;
c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni Corso di studio;
d) il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, programmando la piena utilizzazione dei docenti, nellosservanza delle norme relative allo stato giuridico dei docenti e degli accordi contrattuali;
e) lapprovazione della relazione annuale sulla attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
f) la programmazione didattica triennale, secondo le indicazioni del Ministero dellUniversità e della Ricerca;
g) la trasmissione della relazione triennale dei docenti;
h) la deliberazione sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, lordinamento didattico e disciplinare della Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola elegge tra i suoi membri i sei professori che fanno parte del Consiglio di gestione e, ai sensi del successivo art. 9, comma 1, propone al Rettore il proprio candidato per la nomina da parte del Rettore medesimo del Presidente della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola, nel quadro della programmazione dellattività della Scuola, delibera, nei limiti dello stanziamento approvato dal Consiglio di gestione, relativamente alla copertura degli insegnamenti per contratto e per affidamento e fa proposte al Senato Accademico in merito al reclutamento dei docenti con destinazione didattica specifica alla Scuola.
4. Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide quando vi partecipino la metà più uno degli aventi diritto; nella determinazione della maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi dufficio. Deve comunque essere presente almeno 1/3 degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei Rappresentanti degli studenti soltanto se presenti.
Art.9
1. Il Presidente della Scuola è nominato dal
Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, tra i professori universitari
di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno ovvero abbiano
presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.
2. Il Presidente dura in carica un quadriennio
accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le
quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla
durata di un intero mandato.
Art.10
1. Il Presidente
a) rappresenta,
convoca e presiede il Consiglio di gestione e il Consiglio della Scuola, curando lattuazione delle deliberazioni;
b) vigila sulle attività della Scuola ;
c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Scuola, sottoponendoli allapprovazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
d) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
e) nomina il vice Presidente, scegliendolo tra i professori universitari di ruolo, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
2. Il Presidente
può delegare uno o più dei componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio della Scuola ad esercitare particolari
funzioni, indicandole esplicitamente nellatto di delega.
3. Il Presidente può nominare una Giunta di Presidenza e costituire Commissioni per ladempimento di specifiche funzioni.
4.Il Presidente
nomina
Art.11
1. Per ciascun livello di Corso di studio della
Scuola è istituito il relativo Consiglio, che esercita le funzioni ed i compiti
previsti dallordinamento universitario e dalle norme di Ateneo.
2. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un
Presidente nella persona di un professore di ruolo o fuori ruolo
dellUniversità.
3. Il numero dei rappresentanti degli studenti
iscritti al corso di studi è di tre unità per ciascun Consiglio di Corso di
studio. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nonché le
relative modalità di elezione sono quelle stabilite per i rappresentanti in
seno al Consiglio della Scuola.
4. Le deliberazioni dei Consigli di corso di
studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di
coordinamento, dal Consiglio della Scuola.
5. Le sedute del Consiglio di Corso di studio
sono convocate e presiedute dal relativo Presidente.
6. Le sedute per l'elezione del Presidente dei
Corsi di studio sono convocate e presiedute dal Decano e, in caso di assenza
del Presidente o del Decano, funge da presidente il professore ordinario, di
ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
7. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento,
approvato dal Consiglio della Scuola su proposta del Consiglio del corso di
studio, che disciplina gli oggetti ad esso demandati dalle disposizioni
dellordinamento universitario o dalle norme di Ateneo
Art.12
1. LUniversità, sentito il Consiglio di gestione
della Scuola e sulla base dei requisiti professionali dallo stesso Consiglio
formulati, conferisce lincarico di dirigente amministrativo della Scuola, che ha
durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Dirigente amministrativo sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, svolgendo anche le funzioni di Segretario amministrativo, ed assolve ad ogni altro compito demandatogli dallordinamento universitario e dalle norme di Ateneo.
3. Il Dirigente amministrativo:
a) fa parte del Consiglio di gestione con voto deliberativo;
b) interviene alle adunanze del Consiglio della Scuola e dei Consigli di corso di studio, con
funzioni consultive ed esercitando le funzioni di segretario;
Art.13
1. Il Coordinatore
tecnico, scelto tra i docenti che abbiano conseguito
2. Il Coordinatore tecnico:
a) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi;
b) coordina le attività didattiche;
e) provvede alla formazione ed alla preparazione dei gruppi rappresentativi della Scuola in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, sia nazionali sia internazionali ed organizza iniziative, anche fuori dalla sede della Scuola;
e) riferisce al Presidente ed al Dirigente amministrativo sullandamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza.
TITOLO III
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI
Art.14
1. Gli insegnamenti sono conferiti secondo la normativa vigente.
2. Ai docenti ai quali è conferito un incarico di insegnamento è corrisposta una retribuzione, che tiene conto della tipologia dellincarico, della durata del corso e del numero delle lezioni.
Art.15
1.
TITOLO IV
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Art.16
1.
2.
3. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa e i limiti di spesa seguono quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dellUniversità.
4. Le entrate previste dalla convenzione, di cui al precedente art. 1, comma 4, hanno destinazione vincolata al funzionamento della Scuola.
NORME TRANSITORIE
Art. 17
1. Fino alla nomina dei nuovi Organi di Governo
della Scuola, previsti dallart. 4 del presente Regolamento, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2006, restano in carica gli Organi di Governo della Scuola
nominati ai sensi del precedente Regolamento.
2. Lelezione dei membri del Consiglio della
Scuola, ai sensi dellart. 7 del presente Regolamento, è indetta dal Direttore
della Scuola in carica.
3. La seduta del Consiglio della Scuola per la
designazione del Presidente, ai sensi dellart. 9, comma 1 del presente
Regolamento, è convocata dal Decano della Scuola .
4. Le elezioni dei Presidenti dei Consigli dei
Corsi di studio attivati presso
5. Fino alla nuova
regolamentazione, entro e non oltre sei mesi dallapprovazione del presente
Regolamento, per il funzionamento del
Centro di Medicina preventiva e del Centro di Ricerche in Scienze Motorie,
esistenti presso